Consiglio di Dipartimento

Attribuzioni
  1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di gestione e di programmazione del Dipartimento.
  2. Ai sensi di quanto espressamente indicato all’art. 29 dello statuto di questo Ateneo, il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

a) Detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
b) Detta i criteri per l’impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
c) Approva su proposta del Direttore l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all’Amministrazione o acquisite da terzi;
d) Propone, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento che viene approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
e) Propone secondo la procedura stabilita dai Regolamenti, accordo con gli eventuali indirizzi della Facoltà, la selezione e la chiamata dei professori da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione, come pure propone la selezione e l’assunzione di ricercatori a tempo determinato;
f) Approva il piano dell’offerta formativa del Dipartimento e il manifesto degli studi in accordo con quelli proposti dalla Facoltà;
g) Delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, con il coordinamento della Facoltà;
h) Vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
li Approva le relazioni triennali sull’attività scientifica ed esprime parere sull’attività didattica dei docenti;
l) Esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
m) Promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e della ricerca;
n) Cura la gestione dei locali per quanto riguarda le parti non strutturali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) Propone l’attivazione e la disattivazione delle strutture di ricerca e servizio di sua pertinenza;
p) Elabora annualmente e sottopone al parere consultivo della Facoltà, le sue linee programmatiche in materia di didattica, nonché le proposte di reclutamento.

  1. Deliberà altresì su tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.
  2. Per le deliberazioni relative ai punti 5 e 6 la composizione è limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori, e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
 
Composizione
  1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a.    Il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
b.    I professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
c.    Una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui alle lettere a) e b);
d.    I rappresentati degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, afferenti al Dipartimento;
e.    Un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento;
f.    Il Responsabile amministrativo che svolge anche funzioni di Segretario Verbalizzante;
g.    Un Rappresentate dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto.

  1. Il numero complessivo delle rappresentanze di cui alle lett. D) ed e) è pari al 15% dei professori e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento di cui uno fra gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca, con arrotondamento per difetto in caso di frazione di numero inferiore a cinque, e per eccesso in caso di frazione uguale o superiore a cinque.
  2. La durata dei mandati delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento è pari a un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato è biennale.
  3. Tutti i mandati delle rappresentanze sono rinnovabili per una sola volta.